Art. 4

LEGGE 3 aprile 1957, n. 233

In vigore dal 12 mag 1957
I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti. Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale esecutivo si può prescindere dal titolo di studio. Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente , il collocamento nei ruoli aggiunti.
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