Art. 1
LEGGE 3 aprile 1957, n. 233
In vigore dal 12 mag 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.
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