Art. 1
LEGGE 12 marzo 1957, n. 146
In vigore dal 17 apr 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - ROMITA - MORO -
ROSSI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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