Art. 1 · LEGGE 12 marzo 1957, n. 146

Art. 1

LEGGE 12 marzo 1957, n. 146

In vigore dal 17 apr 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - ROMITA - MORO - ROSSI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
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