Art. 3

LEGGE 5 marzo 1957, n. 220

In vigore dal 11 mag 1957
Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione già esistente, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.
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