Art. 2

LEGGE 5 marzo 1957, n. 220

In vigore dal 11 mag 1957
Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata, come entro le mura, è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località. I vincoli già imposti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico o artistico, relativi alla zona stessa, conservano pieno valore.
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