Art. 31

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Commissioni di disciplina La Commissione di disciplina è costituita di un direttore centrale che la presiede, di due funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica di ispettore generale e di due rappresentanti del personale scelti tra i dipendenti in attività di servizio fra terne proposte dalle organizzazioni sindacali, a carattere nazionale del personale stesso. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo. Per ogni componente la Commissione e il segretario è nominato un supplente con qualifica non inferiore a quella del titolare. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi. La nomina dei componenti la Commissione e del segretario è effettuata, all'inizio di ogni biennio, dal Ministro per le finanze.
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