Art. 28

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1417

In vigore dal 13 gen 1957
Rapporti gerarchici La gerarchia fra gli impiegati della stessa carriera è determinata dalla qualifica rivestita e, nella stessa qualifica, dall'anzianità. Fra il personale appartenente a carriere diverse, la gerarchia è costituita dall'ordine delle carriere. Fra il personale amministrativo e tecnico dello stesso ordine di carriera, la gerarchia è stabilita dalla funzione secondo l'ordinamento degli uffici e degli stabilimenti. L'impiegato investito delle funzioni della qualifica superiore ha l'autorità, le facoltà ed i doveri inerenti a questa qualifica.
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