Art. 2

LEGGE 19 dicembre 1956, n. 1421

In vigore dal 15 gen 1957
Ai fini della proroga di protezione di cui all'articolo precedente sono applicabili le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
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