Art. 1

LEGGE 19 dicembre 1956, n. 1421

In vigore dal 31 dic 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È prorogata fino al 31 dicembre 1962 la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il termine anzidetto.
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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1421#art-1

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