Art. 5

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404

In vigore dal 12 gen 1957
Il Ministro per il tesoro può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilire un termine per la chiusura della liquidazione degli enti previsti dall' per i quali non abbia evocato la procedura di liquidazione ai sensi di legge. Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il liquidatore è tenuto a presentare al Ministero del tesoro il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta. Nei casi in cui non sia possibile chiudere la gestione di liquidazione nei termini stabiliti, il Ministro per il tesoro, con successivo provvedimento, dispone l'assunzione della liquidazione o la prosecuzione della medesima nelle forme e con le modalità alle quali era anteriormente soggetta. Si applica anche alle liquidazioni di cui all' e al presente articolo la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2.
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