Art. 4
LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404
In vigore dal 12 gen 1957
Quando il Ministro per il tesoro non ritenga - per motivi eccezionali - di assumere direttamente la liquidazione degli enti di cui all', promuove dal Ministero competente la nomina di un commissario liquidatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404#art-4