Art. 3

LEGGE 19 novembre 1956, n. 1328

In vigore dal 15 dic 1956
L'agevolazione tributaria prevista nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, non riguarda l'imposta sulle obbligazioni istituita con lo art. 17 della legge 6 agosto 1954, n. 603. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 novembre 1956 GRONCHI SEGNI - ROMITA - ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO
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