Art. 1

LEGGE 19 novembre 1956, n. 1328

In vigore dal 15 dic 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I mutui previsti dall'art. 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, possono essere contratti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per il finanziamento di opere di completamento, di raddoppio o di adeguamento di autostrade statali già esistenti, fino al limite di 50 miliardi di lire. L'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali potrà annualmente contrarre, fino alla complessiva concorrenza di 50 miliardi di lire di cui al comma precedente, è ripartito negli esercizi finanziari dal 1956-57 nella seguente misura: Esercizio 1956-57............................... 4 miliardi " 1957-58............................... 8 " " 1958-59............................... 8 " " 1959-60............................... 8 " " 1960-61............................... 8 " " 1961-62............................... 5 " " 1962-63............................... 4 " " 1963-64............................... 3 " " 1964-65............................... 2 " -- Totale... 50 miliardi --
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