Art. 4
In vigore dal 27 dic 1956
In caso di rivendicazione di priorità derivante da un precedente deposito di domanda di brevetto effettuato all'estero, il richiedente, se tale rivendicazione non sia stata fatta nella domanda stessa, può farla nel termine di due mesi dalla data del deposito in Italia della domanda medesima.
In ogni caso detta rivendicazione dovrà essere effettuata entro il termine di dodici mesi, come previsto dall' della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934, alla quale l'Italia ha aderito per effetto della legge 15 dicembre 1954, n. 1322.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - CORTESE
Visto, il Guadasigilli: MORO
Storico versioni
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