Art. 2

In vigore dal 27 dic 1956
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 8 della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1356#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalita' prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953. — Testo vigente | Portale Normativo