Art. 3
In vigore dal 7 set 1956
Ai fini dell'applicazione del n. 4 dell'art. IV della suddetta Convenzione, le opere tutelate in virtù della Convenzione stessa non potranno godere in Italia di un periodo di tutela superiore a quello stabilito, per la categoria alla quale appartengono, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore è cittadino, se si tratta di opere non pubblicate, e, se si tratta di opere pubblicate, dalla legge dello Stato contraente in cui dette opere sono state pubblicate per la prima volta.
Se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o più periodi di protezione, le opere che non risultino comunque protette nel secondo o in uno dei successivi, non potranno, in questi stessi periodi, essere protette in Italia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO
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