Art. 1
In vigore dal 7 set 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, nonché i Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.
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