Art. 1
In vigore dal 4 set 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953.
La ratifica sarà effettuata con la riserva contemplata nel paragrafo 3 dell' della Convenzione stessa concernente la facoltà di ciascuna Parte contraente di non applicare ai propri cittadini la disposizione prevista nel paragrafo 1 dello stesso articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1956-07-19;901#art-1