Art. 3
In vigore dal 4 set 1956
Gli stranieri provenienti da Paesi nei quali la iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del numerus clausus debbono, al fine di ottenere la ammissione alle Università ed Istituti superiori della Repubblica italiana, superare due distinte prove dirette ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la Facoltà alla quale intendono iscriversi e la conoscenza della lingua italiana.
Dette prove si svolgeranno in forma di colloquio e con le modalità stabilite dalle singole Facoltà e Scuole.
Chi non ottiene giudizio favorevole non può essere ammesso, nè può ripetere le prove se non nell'anno accademico successivo.
Non possono sostenersi nello stesso anno prove di ammissione presso Università od Istituti di sedi diverse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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