Art. 2

LEGGE 18 luglio 1956, n. 753

In vigore dal 12 ago 1956
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all' della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'esercizio 1956-57, quelli descritti negli annessi elenchi (allegati numeri 1 e 2).
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