Art. 1

LEGGE 18 luglio 1956, n. 753

In vigore dal 12 ago 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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