Art. 2
LEGGE 22 giugno 1956, n. 586
In vigore dal 5 lug 1956
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MORO - ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-06-22;586#art-2