Art. 1
LEGGE 22 giugno 1956, n. 586
In vigore dal 5 lug 1956
La Camera dei deputati ed' il Senato della Repubblica", hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del Codice penale, nonchè, per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale.
Le norme della presente legge non si applicano alle costruzioni già compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
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