Art. 5

LEGGE 20 giugno 1956, n. 658

In vigore dal 31 lug 1956
In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-06-20;658#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo