Art. 4

LEGGE 20 giugno 1956, n. 658

In vigore dal 11 mar 1965
Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto presidenziale su proposta del Ministero dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13. L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'interno, sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma. Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono .
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