Art. 19

LEGGE 16 maggio 1956, n. 562

In vigore dal 10 lug 1956
Il personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che non abbia i requisiti previsti dal precedente e non sia stato inquadrato, cesserà dall'incarico entro due mesi dalla, data in cui la Commissione prevista dall' avrà ultimato l'inquadramento del personale.
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