Art. 18
LEGGE 16 maggio 1956, n. 562
In vigore dal 10 lug 1956
Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità prescritta all', primo comma, per l'attribuzione della qualifica di collocatore di II classe è ridotta di anni due.
Ai fini del computo dell'anzianità predetta e di quella necessaria per l'attribuzione della qualifica di collocatore di I classe, il servizio prestato dal personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sarà computato per la metà.
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