Art. 6

In vigore dal 22 giu 1956
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - ANGELINI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-05-05;532#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo