Art. 3
In vigore dal 22 giu 1956
L'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato è autorizzata ad assumere a proprio carico il prestito di 200 milioni di franchi svizzeri concesso dalle Ferrovie federali svizzere di cui all' dell'Accordo sopra indicato per la durata ed alle condizioni stabilite nella Convenzione indicata nell'articolo precedente.
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