Art. 1

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

In vigore dal 13 mag 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite: a) a spese dello Stato; b) a spese del Comune, col concorso dello Stato; c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.
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