Art. 1
LEGGE 31 marzo 1956, n. 294
In vigore dal 13 mag 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:
a) a spese dello Stato;
b) a spese del Comune, col concorso dello Stato;
c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-03-31;294#art-1