Art. 87

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
Agli ufficiali collocati nella ausiliaria o nella riserva ai sensi delle norme contenute nell'articolo precedente, il trattamento economico stabilito negli viene corrisposto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente al periodo di tempo occorrente per il compimento degli otto anni computati con le norme contenute nell'articolo precedente, ovvero fino al compimento dell'età di 65 anni qualora, allo scadere degli otto anni non abbiano compiuto tale età.
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