Art. 86

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, qualora dalla data di cessazione dal servizio effettivo a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo inferiore ad anni otto, sono collocati nella ausiliaria o riserva, a seconda dell'idoneità o dell'età, con decorrenza, dalla data di raggiungimento dei limiti di età previsti dalla presente legge per il collocamento in congedo. Qualora dalla data di cessazione dal servizio a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo di otto o più anni, gli ufficiali stessi sono collocati nella riserva con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di otto anni, semprechè siano riconosciuti idonei ai servizi di detta categoria e non abbiano superato i limiti di età stabiliti per la permanenza nella riserva. Gli ufficiali che siano riconosciuti non idonei ai servizi dell'ausiliaria o della riserva o che abbiano superato il limite di età predetto sono collocati in congedo assoluto.
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