Art. 1

In vigore dal 1 apr 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, con le seguenti modificazioni: Al primo comma dell'articolo unico, le parole: "se è superiore a 2 quintali", sono sostituite con le altre: "se è superiore a 3 quintali". Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente: "Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100". Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente: "Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, concernente la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi derivati. — Testo vigente | Portale Normativo