Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 1 apr 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, con le seguenti modificazioni: Al primo comma dell'articolo unico, le parole: "se è superiore a 2 quintali", sono sostituite con le altre: "se è superiore a 3 quintali". Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente: "Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100". Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente: "Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-27;162#art-1