Art. 6
LEGGE 23 marzo 1956, n. 182
In vigore dal 21 apr 1956
I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie.
Essi appongono il proprio visto sui prospetti e le tavole statistiche dopo la sottoscrizione del funzionario di cancelleria o segreteria, che li ha compilati.
Se i prospetti e le tavole sono compilati dal dirigente, questi li sottoscrive, facendo menzione della sua qualità.
Storico versioni
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