Art. 6 · LEGGE 23 marzo 1956, n. 182

Art. 6

LEGGE 23 marzo 1956, n. 182

In vigore dal 21 apr 1956
I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie. Essi appongono il proprio visto sui prospetti e le tavole statistiche dopo la sottoscrizione del funzionario di cancelleria o segreteria, che li ha compilati. Se i prospetti e le tavole sono compilati dal dirigente, questi li sottoscrive, facendo menzione della sua qualità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;182#art-6