Art. 4

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 73

In vigore dal 20 mar 1956
I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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