Art. 3

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 73

In vigore dal 20 mar 1956
La concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e di quelle per esperimento compete al comandante generale della Guardia di finanza: la concessione o il diniego delle rafferme triennali senza premio ai comandanti di legione ed equiparati.
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