Art. 4
LEGGE 31 ottobre 1955, n. 973
In vigore dal 15 nov 1955
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1955-56, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro ai sensi del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684 e successive modificazioni e della legge 20 ottobre 1952, n. 1348.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 ottobre 1955.
GRONCHI
SEGNI - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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