Art. 2
LEGGE 31 ottobre 1955, n. 973
In vigore dal 15 nov 1955
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1955-1956, in lire 500.000.000.
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