Art. 2

In vigore dal 8 nov 1955
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - MARTINO MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
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