Art. 1
In vigore dal 8 nov 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;
Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;
Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952;
Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1955-06-28;916#art-1