Art. 2

In vigore dal 24 ago 1955
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - MEDICI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953. — Testo vigente | Portale Normativo