Art. 1
In vigore dal 24 ago 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.
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