Art. 1

In vigore dal 24 ago 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.
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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635#art-1

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