Art. 16
LEGGE 18 giugno 1955, n. 517
In vigore dal 15 lug 1955
Dopo l'art. 315 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
Art. 315-bis. (Ricusazione del perito). - Il perito può, prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'art. 64.
Sulla ricusazione decide con ordinanza inoppugnabile il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti, e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito è nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio.
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