Art. 11
LEGGE 18 giugno 1955, n. 517
In vigore dal 15 lug 1955
L'art. 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 277. (Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa o vietata). - All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere conceduta la libertà provvisoria.
La libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
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