Art. 11

LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

In vigore dal 15 lug 1955
L'art. 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: Art. 277. (Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa o vietata). - All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere conceduta la libertà provvisoria. La libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-06-18;517#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo