Art. 18
LEGGE 21 maggio 1955, n. 463
In vigore dal 9 giu 1955
Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo previsti dagli , penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
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