Art. 2
LEGGE 21 maggio 1955, n. 463
In vigore dal 9 giu 1955
Le autostrade da costruirsi in base alla presente legge e l'ordine di precedenza della, costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i trasporti.
L'allegato grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade costituisce, nelle sue direttrici di grande massima, parte integrale della presente legge.
Il suddetto piano poliennale sarà attuato entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dal precedente .
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